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Diritto alle vacanze in Svizzera

Quante vacanze spettano per legge, chi stabilisce il periodo e quando possono essere ridotte.

Diritto minimo

I lavoratori hanno diritto, per ogni anno di servizio, ad almeno quattro settimane di vacanze e, fino ai 20 anni compiuti, ad almeno cinque settimane (CO art. 329a cpv. 1). Per un anno di servizio incompleto il diritto è proporzionale (cpv. 3). I contratti collettivi di lavoro prevedono spesso di più – nel settore alberghiero e della ristorazione il CCNL.

Chi stabilisce il periodo?

Il datore di lavoro stabilisce il periodo delle vacanze tenendo conto dei desideri del lavoratore, per quanto compatibili con gli interessi dell'azienda. Almeno due settimane di vacanze devono essere consecutive (CO art. 329c).

Salario invece delle vacanze?

Durante le vacanze va pagato l'intero salario. Finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate con denaro o altre prestazioni (CO art. 329d).

Riduzione in caso di assenze

In caso di impedimento per colpa del lavoratore di oltre un mese complessivo nell'anno di servizio, il datore di lavoro può ridurre le vacanze di un dodicesimo per ogni mese intero. In caso di impedimento senza colpa (p. es. malattia) la riduzione è ammessa solo dal secondo mese intero; in caso di gravidanza solo dal terzo (CO art. 329b).

Domande frequenti

Le vacanze non godute decadono a fine anno?

Non automaticamente. Il diritto alle vacanze si prescrive solo dopo cinque anni (CO art. 128). È però consigliabile una pianificazione chiara con richiesta scritta.

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Stato: 01.11.2026. Informazione generale, nessuna consulenza legale. Fanno stato gli atti normativi in vigore su fedlex.admin.ch, in particolare il Codice delle obbligazioni (CO), nonché eventuali contratti collettivi di lavoro o contratti di locazione.