Scrivere un sollecito: mora, interessi di mora e passi successivi
Quando un cliente è in mora, quale interesse si applica e cosa segue l'ultimo sollecito.
Quando il debitore è in mora?
Se un credito è esigibile, il debitore è costituito in mora mediante il sollecito (CO art. 102 cpv. 1). Se è stato pattuito un giorno di scadenza – ad esempio «pagabile entro il 31 marzo» –, la mora subentra alla scadenza di tale giorno senza sollecito (cpv. 2).
Interesse di mora
Dalla mora il debitore deve un interesse di mora del 5 % all'anno, salvo che sia stato pattuito contrattualmente un interesse più elevato (CO art. 104).
Spese di sollecito
La legge non prevede spese di sollecito. Possono essere richieste solo se sono state pattuite, ad esempio nelle CG.
Procedura usuale
- 1° sollecito: cortese promemoria di pagamento con un nuovo termine (p. es. 10 giorni)
- 2° sollecito: più deciso, menzione degli interessi di mora
- 3° sollecito: ultimo termine e preavviso d'esecuzione
- Poi: domanda d'esecuzione all'ufficio d'esecuzione del domicilio o della sede del debitore (LEF)
La legge non prescrive un numero determinato di solleciti.
Domande frequenti
Devo sollecitare tre volte?
No. Un sollecito basta per costituire in mora; più livelli sono usuali, ma facoltativi.
Come si calcola l'interesse di mora?
Importo × 5 % × numero di giorni di mora ÷ 365.
1°, 2° o 3° sollecito con dati della fattura, termine e indirizzo per busta con finestra. CHF 2.90.
Al modello →Stato: 01.11.2026. Informazione generale, nessuna consulenza legale. Fanno stato gli atti normativi in vigore su fedlex.admin.ch, in particolare il Codice delle obbligazioni (CO), nonché eventuali contratti collettivi di lavoro o contratti di locazione.