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Temperature degli alimenti in Svizzera

Quali temperature prescrive il diritto federale – e quali valori sono solo valori indicativi diffusi.

Valori legali (ordinanza sui requisiti igienici ORI)

Derrate alimentariTemperatura massimaBase legale
Carne macinata (deposito)≤ 2 °CORI art. 29 cpv. 1
Pollame, coniglio (deposito)≤ 4 °CORI art. 29 cpv. 1
Preparazioni e prodotti a base di carne≤ 4 °CORI art. 29 cpv. 1
Carne di ungulati e selvaggina (deposito)≤ 7 °CORI art. 29 cpv. 1
Carne in vendita≤ 5 °CORI art. 29 cpv. 5
Pesce fresco≤ 2 °C o su ghiaccio fondenteORI art. 44
Uova liquide, ovoprodotti≤ 4 °CORI art. 57
Derrate alimentari surgelate≤ −18 °CORI art. 25 cpv. 3

Valori indicativi senza cifra fissa nella legge

Altri obblighi

La catena del freddo non deve essere interrotta (ORI art. 24 cpv. 3). Le aziende devono disporre di strumenti di misura adeguati (ORI art. 27 cpv. 3).

Domande frequenti

Per il pollame valgono 4 °C o 5 °C?

Per il deposito, il pollame deve avere una temperatura al cuore di al massimo 4 °C (ORI art. 29 cpv. 1); per la carne in vendita al massimo 5 °C (art. 29 cpv. 5).

Moduli relativi pronti in PDF

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Stato: 01.11.2026. Informazione generale, nessuna consulenza legale. Fanno stato gli atti normativi in vigore su fedlex.admin.ch e le informazioni dell'ispettorato cantonale delle derrate alimentari.